I contribuenti che alla data del 30 giugno 2016 sono decaduti dal beneficio della rateazione con Equitalia, possono chiedere una nuova dilazione di pagamento delle somme non ancora versate, senza avere l'obbligo di pagare integralmente le rate scadute all'atto della domanda.
La richiesta di riammissione deve essere fatta improrogabilmente entro e non oltre il 20 ottobre 2016 . Le dilazioni scadute che possono essere ammesse alla rimessione in termini sono :
Una volta riammesso il contribuente decadrà nuovamente in caso di mancato pagamento di 2 rate , anche non consecutive.