NEW ENTRY IN TEMA BUONI PASTO: E' ARRIVATA L'APP!

L'Agenzia delle entrate promuove le App per l'utilizzo dei buoni pasto.

L’evoluzione tecnologica si fa decisamente sentire anche nelle procedure aziendali.

Con il recente principio di diritto n. 3 dell’8 ottobre 2018 l’Agenzia delle entrate ha affrontato il tema dei servizi sostitutivi di mensa aziendale resi tramite “App” (l’applicazione utilizzabile da smartphone e tablet).

L'obiettivo è comprendere se anche a quest'ultimi sia possibile applicare la disciplina fiscale appositamente prevista per i cosiddetti buoni pasto e ticket elettronici, disciplinata con il Decreto del Mise del 7 giugno 2017 ed entrato in vigore il 9 settembre 2017.

Risposta affermativa.

Il servizio sostitutivo della mensa aziendale erogato dal datore di lavoro tramite un'App apposita sullo smartphone è equiparabile ai buoni pasto e ai ticket elettronici.

Anche ai fini fiscali, tanto per le imposte dirette quanto per l'Iva.

Vediamoli singolarmente:

  • ai fini Irpef (dipendente) --> la determinazione del reddito di lavoro dipendente avverrà alle condizioni di cui all'art. 51, comma 2, lettera c), Tuir, laddove è disposto che “Non concorrono a formare il reddito … le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi…”. Come già previsto per i ticket, le somme non rientrano nel reddito da lavoro del contribuente. Gli importi giornalieri dei pasti devono così essere esclusi dall'imponibile fiscale in busta paga. L'Agenzia non cita alcun limite di non imponibilità;
  • ai fini Ires (datore di lavoro) --> il costo sostenuto per gestire questi servizi rappresenta un onere "per l’acquisizione di un servizio complesso non riducibile alla semplice somministrazione di alimenti e bevande" e, quindi, non subisce le limitazioni di deducibilità di cui all’art. 109, comma 5, Tuir. In altre parole, resta confermata la deducibilità piena dei costi sostenuti per erogare il servizio sostitutivo della mensa tramite app ai dipendenti;
  • ai fini Iva --> si renderanno applicabili le aliquote ridotte del 4 e 10% previste nei numeri 37 e 121 della Tabella A, allegata al Dpr 633/1972. Il citato principio di diritto precisa che l’Agenzia delle entrate si riserva di valutare gli eventuali riflessi del recepimento in ambito nazionale della Direttiva UE 2016/1065 del 27 giugno 2016 (cosiddetta “Direttiva sui voucher”) che dovrebbe avvenire entro la fine del 2018 e che quindi interesserà i buoni pasto emessi successivamente al 31 dicembre 2018.

A questo punto è utile ricordare alcuni tratti dell'attuale disciplina dei buoni pasto cartacei e ticket elettronici:

- i buoni pasto e i ticket elettronici possono essere utilizzati non soltanto come strumento per il pagamento del pranzo durante l’orario di lavoro o al supermercato, ma anche in agriturismi, mercatini e spacci aziendali;

- i buoni pasto e i ticket elettronici possono essere cumulati per un massimo di 8, non possono essere convertiti in denaro o rivenduti e possono essere utilizzabili esclusivamente per l’intero valore facciale;

- i buoni pasto e i ticket elettronici possono essere utilizzati esclusivamente dai lavoratori subordinati, sia se assunti a tempo pieno che a part time, e collaboratori;

- i buoni pasto possono essere ceduti, mentre i ticket elettronici sono nominativi e dunque potrà utilizzarli soltanto il titolare (non potranno essere ceduti neppure al coniuge per fare la spesa, e il loro utilizzo, se non per il pranzo, è ammesso soltanto per l’acquisto di prodotti di uso alimentare);

- i buoni pasto devono essere datati e sottoscritti dal titolare: è presente uno spazio riservato all’indicazione della firma del lavoratore titolare e per indicare la data di utilizzo; diversamente, per i ticket elettronici, l’indicazione del titolare è digitalizzata grazie ad un numero ed un codice identificativo e non è richiesta l’apposizione di alcuna firma da parte del titolare;

- la tassazione rimane invariata rispetto al passato: i buoni pasto cartacei restano esenti dalle imposte fino al valore di 5,29 euro; detto importo sale a 7 euro per i ticket elettronici, incentivati in virtù della loro trasparenza e tracciabilità (il valore di ogni singolo ticket si intende comprensivo di Iva al 10% per la somministrazione al pubblico di prodotti alimentari e bevande).
 

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