L'Agenzia delle entrate promuove le App per l'utilizzo dei buoni pasto.
L’evoluzione tecnologica si fa decisamente sentire anche nelle procedure aziendali.
Con il recente principio di diritto n. 3 dell’8 ottobre 2018 l’Agenzia delle entrate ha affrontato il tema dei servizi sostitutivi di mensa aziendale resi tramite “App” (l’applicazione utilizzabile da smartphone e tablet).
L'obiettivo è comprendere se anche a quest'ultimi sia possibile applicare la disciplina fiscale appositamente prevista per i cosiddetti buoni pasto e ticket elettronici, disciplinata con il Decreto del Mise del 7 giugno 2017 ed entrato in vigore il 9 settembre 2017.
Risposta affermativa.
Il servizio sostitutivo della mensa aziendale erogato dal datore di lavoro tramite un'App apposita sullo smartphone è equiparabile ai buoni pasto e ai ticket elettronici.
Anche ai fini fiscali, tanto per le imposte dirette quanto per l'Iva.
Vediamoli singolarmente:
A questo punto è utile ricordare alcuni tratti dell'attuale disciplina dei buoni pasto cartacei e ticket elettronici:
- i buoni pasto e i ticket elettronici possono essere utilizzati non soltanto come strumento per il pagamento del pranzo durante l’orario di lavoro o al supermercato, ma anche in agriturismi, mercatini e spacci aziendali;
- i buoni pasto e i ticket elettronici possono essere cumulati per un massimo di 8, non possono essere convertiti in denaro o rivenduti e possono essere utilizzabili esclusivamente per l’intero valore facciale;
- i buoni pasto e i ticket elettronici possono essere utilizzati esclusivamente dai lavoratori subordinati, sia se assunti a tempo pieno che a part time, e collaboratori;
- i buoni pasto possono essere ceduti, mentre i ticket elettronici sono nominativi e dunque potrà utilizzarli soltanto il titolare (non potranno essere ceduti neppure al coniuge per fare la spesa, e il loro utilizzo, se non per il pranzo, è ammesso soltanto per l’acquisto di prodotti di uso alimentare);
- i buoni pasto devono essere datati e sottoscritti dal titolare: è presente uno spazio riservato all’indicazione della firma del lavoratore titolare e per indicare la data di utilizzo; diversamente, per i ticket elettronici, l’indicazione del titolare è digitalizzata grazie ad un numero ed un codice identificativo e non è richiesta l’apposizione di alcuna firma da parte del titolare;
- la tassazione rimane invariata rispetto al passato: i buoni pasto cartacei restano esenti dalle imposte fino al valore di 5,29 euro; detto importo sale a 7 euro per i ticket elettronici, incentivati in virtù della loro trasparenza e tracciabilità (il valore di ogni singolo ticket si intende comprensivo di Iva al 10% per la somministrazione al pubblico di prodotti alimentari e bevande).
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