LICENZIARE "FACILE"

Lo Studio Pierluca & Associati ha selezionato per Voi le più importanti sentenze dell’anno 2016 emesse dai Giudici della Corte di Cassazione.

Premessa: i casi analizzati di seguito sono il risultato di lunghe battaglie giudiziarie causa di sofferenze morali e soprattutto di notevoli esborsi economici.


Il rapporto tra datore di lavoro e dipendente è da sempre fonte di genesi giurisprudenziale: anche quest’ultimo anno, ormai agli sgoccioli, la Corte di Cassazione non ha mancato di diramare sentenze importanti per quanto riguarda l’ambito dei licenziamenti legittimi.
Tante le casistiche analizzate dai Giudici di Piazza Cavour che potrebbero interessare qualsiasi datore di lavoro: dal lavoratore “spione”, a quello lento, passando per il lavoratore minaccioso a quello fannullone.
Con la sentenza più recente, la n° 18317/2016, emessa il 19 settembre 2016, la Suprema Corte di Cassazione ha affrontato definitivamente la casistica inerente il licenziamento per scarso rendimento.


“Il mio dipendente non rende abbastanza…posso licenziarlo?”
Spesso i datori di lavoro si pongono (e ci pongono) questa domanda: con la sentenza sopra menzionata la Corte ha stabilito che per un licenziamento legittimo non è sufficiente l’evidenza di uno scarso rendimento (individuato nel mancato raggiungimento del rendimento minimo all’integrazione nell’organizzazione produttiva aziendale), ma è necessario dimostrare “la condotta colpevole e negligente del lavoratore nello svolgimento delle mansioni ad esso assegnate”, specificando come però il licenziamento sia comunque legittimo quando “ si ha una totale sproporzione tra l’attività lavorativa del dipendente di cui si intima il licenziamento, rispetto a quella dei suoi colleghi, anche di inquadramento inferiore e di minore anzianità” (Sentenza Corte Cassazione 14310/2015)
Nel caso affrontato, gli Ermellini hanno respinto il ricorso di una banca che era stata condannata a reintegrare il direttore di una filiale siciliana nel posto di lavoro (nonché alla corresponsione delle retribuzioni spettanti per il periodo intercorso), confermando la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo.


“E se il lavoratore, invece che poco producente, sia invece lento?"
In questo caso la legge è maggiormente dalla Vostra parte fortunatamente: è di pochi mesi fa, 15 marzo 2016, la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Genova con la quale veniva confermata la legittimità del licenziamento di un dipendente che aveva impiegato oltre tre ore e mezza, nell’arco di una settimana, per eseguire una attività di montaggio di parti magnetiche di un trasformatore, attività che normalmente, un operaio con mansioni analoghe, esegue in massimo trenta minuti. Tale sentenza, dell’organo di gravame ligure, riprende il consolidato orientamento giurisprudenziale espresso dalla Corte Suprema con la sentenza n° 23172/2013.


Altri casi degni di nota sono riferiti invece a dipendenti “spioni” e o minacciosi: in entrambi i casi la Suprema Corte ha dichiarato legittimo il licenziamento dei due lavoratori.
Infatti con la Sentenza n° 10493/2016 i Giudici della Suprema Corte hanno confermato il licenziamento di un dipendente che aveva accusato la propria ditta (all’interno di un procedimento di verifica e di prevenzione di eventuali reati ex art. 231/2001, finito poi senza alcuna rilevazione di infrazioni) di avere fatturato in eccesso le ore di lavoro prestate nell’ambito di un contratto d’appalto del servizio di pulizia presso un policlinico universitario, screditando gravemente l’immagine ed il prestigio dell’azienda datrice di lavoro venendo così a ledere il vincolo fiduciario tra datori di lavoro e dipendente.


Stesso destino avuto da quell’autista siciliano che si è rivolto nei confronti del proprio capo con espressioni non proprio oxfordiane quali ti “Ti spacco il fondoschiena” o “Io ti distruggo!!”. Con la sentenza della Corte n°1595/2016 la Corte ha confermato che nei rapporti con il proprio capo” è necessario mantenere dei valori e dei metodi conformi ai valori dell’ordinamento, esistenti nella realtà sociale”.


Zero dubbi anche sulla legittimità del licenziamento del dipendente che chiede ad un suo collega di timbrare il cartellino al suo posto: anche in questo caso la rottura del vincolo fiduciario, che si manifesta “in un comportamento gravemente irregolare ed assolutamente anomalo finalizzato a lucrare per ottenere benefici in termini di percezione di compensi ulteriori” costa il posto di lavoro al dipendente (Sentenza n° 10.842/2016). Vincolo fiduciario che si spezza anche nel caso del dipendente che abusa “reiteratamente per motivi personali e in modo fraudolento, della carta carburanti della ditta” (Sentenza Corte Cassazione n° 7720/2016).


“Il mio dipendente è andato in malattia ma non mi convince”
Volete togliervi il dubbio sulle reali condizioni del vostro lavoratore? Secondo la sentenza n° 17113/2016 potete farlo in quanto la Suprema Corte ha confermato il licenziamento emesso da una ditta di Gela nei confronti del proprio dipendente scoperto, grazie alle fotografie dell’investigatore privato ingaggiato dal datore di lavoro, che il lavoratore simulava la propria malattia in quanto svolgeva attività del tutto incompatibili con la lombalgia dichiarata.


“Ho sorpreso il mio dipendente dormire durante l’orario di lavoro…lo licenzio!!!”
Questa è la chiara e logica reazione di qualsiasi datore di lavoro dinanzi a una scena simile ma attenzione perché non sempre potreste avere ragione. E’ l’incredibile storia avuta da un datore di lavoro dell’anconetano il quale ha licenziato per giusta causa il suo “lavoratore”, che aveva come unica mansione quella di controllare l’andamento di un macchinario in fabbrica. Nonostante le buone intenzioni del datore di lavoro la Corte di Cassazione, cassando con rinvio per un nuovo giudizio, ha stabilito che il licenziamento non sia valido in quanto “non vi è stato nei due episodi (in quanto il lavoratore era recidivo ndr) l’abbandono del posto del lavoro come invece previsto dalla normativa collettiva di riferimento utilizzata per giustificare il licenziamento”
Quindi datori di lavoro, attenzione a svegliare i propri lavoratori che si riposano….

 

 

 

 

Vuoi restare sempre aggiornato sulle ultime novità?