Il distacco è un istituto giuridico disciplinato dall’art. 30 del D.Lgs n°276/2003 che si realizza quando un datore di lavoro (distaccante) per soddisfare un proprio interesse pone temporaneamente uno o più lavoratori (distaccato/i) a disposizione di un altro soggetto (distaccatario) per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.
Per distaccante si intende il datore di lavoro che può essere una impresa, un libero professionista oppure un ente pubblico, economico o no: è il distaccante a mantenere la piena titolarità del rapporto in quanto rimangono soltanto in capo a lui gli obblighi retributivi, contributivi, e assicurativi oltre a quelli inerenti alle dichiarazioni fiscali legate al rapporto di lavoro.
Distaccato è invece il lavoratore che viene mandato a rendere la propria attività presso altro soggetto: può essere disposto nei confronti di tutte le categorie di lavoratori dipendenti e si può avere anche il caso di più lavoratori distaccati contemporaneamente.
Distaccatario, infine, è il terzo estraneo al rapporto di lavoro, a favore del quale e presso cui viene eseguita la prestazione, che può essere anche solo parziale, giacchè il lavoratore può continuare a svolgere parte della sua attività presso il lavoratore di lavoro distaccante.
Elemento peculiare del distacco è la trilateralità del rapporto, al quale prende parte, oltre al datore di lavoro distaccante e al lavoratore distaccato, anche un terzo soggetto distaccatario che viene ad assumere personalmente il potere direttivo sul lavoratore controllando il suo operato, ma che comunque non riveste il titolo di nuovo datore di lavoro.
I requisiti per la legittimità del distacco sono: