Il contratto di rete è un istituto giuridico introdotto nell'ordinamento italiano nel 2009: tale struttura prevede la possibilità per due o più imprese di obbligarsi ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali, allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato.
I soggetti che possono decidere di stipulare un contratto di rete sono esclusivamente gli imprenditori, come stabilito dall’art. 4 comma III°, il quale restringe il campo di applicazione di tale tipologia contrattuale ai soli imprenditori ai sensi dell’art. 2082 c.c., mentre per quanto riguarda il numero delle parti, all’espressione “più imprenditori” (utilizzata dalla normativa) si deve attribuire il significato di almeno due imprenditori, essendo quindi permessa la stipulazione anche bilaterale di tale tipologia contrattuale. Il contratto di rete deve essere sottoscritto da almeno due imprenditori ma presenta una struttura prevalentemente aperta caratterizzandosi per la possibilità di nuovi ingressi nella rete, successivi alla sua prima formalizzazione, o eventuali recessi.
La causa del contratto è regolata dallo stesso articolo sopramenzionato, il quale stabilisce che le imprese stipulanti “perseguono lo scopo di accrescere individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato”. Per quanto riguarda l’oggetto, le parti si impegnano sulla base di un programma di rete a:
Il legislatore non ha in alcun modo stabilito le modalità della collaborazione, la quale quindi deve essere intesa come cooperazione in modo non occasionale, e quindi duraturo, per il perseguimento di un interesse comune.
Vantaggi:
Le varie possibilità di contratto di rete
Reti di “scambio”: hanno una struttura organizzativa semplificata. Esse non prevedono la costituzione di un organo comune e di un fondo patrimoniale, in quanto sono basate principalmente sullo scambio e sulla condivisione di informazioni, di know-how, di prestazioni di varia natura (commerciali, industriali e tecniche). In questo caso la gestione della Rete è affidata in capo a ciascun partecipante retista.
Reti “leggere” o “light”: fanno riferimento alla quasi totalità delle Reti di Impresa sinora costituite in Italia. A differenza delle reti di “scambio” esse hanno una governance più strutturata che prevede la costituzione di organo comune e di un fondo patrimoniale comune.
“Reti pesanti”: queste reti come le precedenti, prevedono la costituzione di un organo comune e di un fondo patrimoniale comune, ma con la differenza sostanziale che consiste nella registrazione del Contratto di Rete, che attribuisce alla stessa la soggettività giuridica. Con la soggettività giuridica la Rete diventa soggetto fiscale e quindi può esercitare a tutti gli effetti attività d’impresa.
Tipologie prospettabili di reti
Adempimenti normativi in caso di rete di scambio e reti leggere
Adempimenti normativi in caso di stipulazione di reti pesanti
Reti pesanti: l’aspetto tributario
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n°20/E del 18 giugno 2013 ha specificato che la rete organizzazione (cioè quella contraddistinta dalla presenza del fondo patrimoniale) è in tutto e per tutto un soggetto autonomo e distinto dalle imprese che l’hanno costituito e in quanto tale capace di essere titolare di fattispecie impositive proprie essendo ad esempio soggetta all’imposta sul reddito delle società, all’Irap e all’Iva, nonché, come già precedentemente accennato, obbligata alla tenuta delle scritture contabili.