È possibile ottenere le detrazioni per le spese pagate da un’altra persona? Se il familiare non è «a carico» a chi spetta scaricare la prestazione dalla dichiarazione dei redditi?
Fino a poco tempo fa poteva fruire della detrazione fiscale solo chi pagava materialmente la spesa (fatta eccezione per i familiari «a carico») che si trattasse di una visita medica o di qualsiasi altra prestazione.
Ora, invece, le cose sono cambiate. Con un recente chiarimento l’Agenzia delle Entrate, conferma che l’importante è garantire corrispondenza tra spesa effettuata e contribuente, quindi tra prestazione e intestazione della fattura. A questo punto, ai fini della detrazione IRPEP al 19%, diventa irrilevante chi a tutti gli effetti paga i conti del medico.
La stessa Agenzia delle Entrate, spiega che, ad esempio, si può anche pagare il dottore con il bancomat del figlio per una prestazione sanitaria erogata nei propri confronti presso una struttura privata non convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale (per le quali sussiste obbligo di pagamento con mezzi tracciabili ai fini della detraibilità d’imposta di cui all’articolo 15 del Tuir ).
Se la fattura è intestata al contribuente, si può usare uno strumento di pagamento di cui non si è titolari.
L’Agenzia precisa che va comunque verificata la corrispondenza tra la spesa che si vuole detrarre ed il pagamento effettuato da altri.
Il contribuente che vuole detrarre la spesa, deve produrre prova cartacea (ricevuta bancomat, estratto conto, copia del bollettino postale, etc.) della transazione/pagamento fatta dal soggetto che ha materialmente pagato. In mancanza, il pagamento «tracciabile» può essere documentato con una specifica annotazione in fattura (ricevuta fiscale o scontrino) da parte del soggetto che cede il bene o presta il servizio.