APPALTI IRREGOLARI

Tra gli obiettivi dell’Ispettorato nazionale del Lavoro, emerge la volontà di contrastare l’intermediazione illecita di manodopera.

Già la sentenza della Corte costituzionale 254/2017 aveva esteso la responsabilità solidale del committente ai crediti di lavoro dipendente anche del subfornitore. Diffidate dunque di imprese che propongono costi del lavoro così bassi da risultare evidentemente elusivi.

Riepiloghiamo gli indici di genuinità dell’appalto (già spiegati dal ministero nella circolare 5/2011).

LA QUALIFICA. Mancanza in capo all’appaltatore della qualifica di imprenditore desumibile dalla documentazione fiscale o di lavoro ma anche dalla carenza di specializzazione o esperienza in un determinato settore produttivo.

IL POTERE DIRETTIVO. Assenza dell’esercizio del potere direttivo da parte dell’appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

I MEZZI. Se l’appaltatore non fornisce i mezzi o le attrezzature per la realizzazione del risultato indicato nell’appalto, si potrebbe ipotizzare un appalto non genuino. L’appaltatore deve contribuire in maniera significativa al raggiungimento del risultato dedotto nel contratto che il committente non potrebbe altrimenti realizzare con la propria attività.

IL RISCHIO DI IMPRESA. Si avrà un appalto illecito se l’appaltatore, in accordo con il committente, determinano il corrispettivo in base alla retribuzione oraria dei lavoratori e dei contributi da versare senza tener conto dell’eventuale rischio di impresa che l’appaltatore invece deve assumerne.


In caso di appalto non genuino, l’utilizzatore rischia una sanzione pecuniaria di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ciascuna giornata di lavoro, che in ogni caso non può essere inferiore a 5.000 euro né superiore a 50.000 euro. Per questo motivo, qualora vi troviate a valutare un lavoro in appalto, vi invitiamo a contattare Spazio Paghe per valutarne la genuinità.

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