Dal 1 Luglio 2018 gli acquisti di benzina e gasolio effettuati da soggetti con partita IVA (imprese e professionisti) comporteranno due obbligi.
Come previsto dalla legge di stabilità 2018, dal 1° gennaio 2019 entrerà in vigore l’obbligo della fatturazione elettronica per tutte le aziende (ad esclusione di minimi e forfettari) per tutte le operazioni compiute verso imprese e privati.
Tale obbligo è stato anticipato al 01/07/2018, a carico dei distributori di carburanti, con inevitabili effetti anche su imprese e professionisti che acquisteranno carburanti dopo tale data. Si tratta di un banco di prova per tutti gli imprenditori e professionisti, i quali potranno così iniziare a “familiarizzare” con il nuovo adempimento della fattura elettronica, che probabilmente, almeno inizialmente coesisterà con la fattura cartacea.
Dal 1° luglio 2018 gli acquisti di benzina e gasolio effettuati da soggetti con partita IVA (imprese o professionisti) comporteranno due obblighi:
1) l’emissione della fattura elettronica da parte del distributore del carburante;
2) il pagamento con mezzi tracciati da parte dell’acquirente impresa o professionista.
L’obbligo di fatturazione elettronica “riguarda le cessioni effettuate nei confronti dei soggetti passivi IVA di benzina e gasolio, destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso trazione” (circolare ministeriale n. 8/2018).
Dalla precisazione ministeriale deriva che sono esclusi dalla fatturazione elettronica:
L’emissione della fattura elettronica da parte del distributore di carburante dovrà avvenire tramite un file XML inviato al Sistema di Interscambio (c.d. SDI). Il cliente dovrà rilasciare al distributore di carburante il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), o un codice destinatario rilasciato dal Sistema di Interscambio (SDI), per consentire al fornitore di inviare la fattura elettronica.
Il cliente dopo aver ricevuto il file della fattura elettronica potrà convertire il file dal formato XML al formato PDF, per stampare il documento su carta. Il documento cartaceo, sicuramente utile a fini amministrativi, non ha tuttavia alcuna valenza fiscale, perché la fattura elettronica non è un documento ma è un file che deve essere conservato in formato elettronico per dieci anni, come ogni altra fattura.
Tutte le fatture elettroniche ricevute attraverso il SDI saranno portate in conservazione in modo gratuito dall’Agenzia delle Entrate, mediante un apposito accordo di servizio.
La fattura elettronica sostituirà quindi la scheda carburanti che – dal 01/07/2018 – scomparirà definitivamente e avrà contenuti e tempi di emissione di una normale fattura.
Per quanto riguarda il contenuto tra gli elementi obbligatori non risultano più la targa o gli estremi identificativi del veicolo, a meno che il cliente non richieda di indicarli per proprie finalità fiscali (ad es. deducibilità ridotta dei costi ed IVA, caro petrolio).
Per quanto riguarda i tempi di emissione, la regola generale è che deve essere emessa entro le ore 24 del giorno dell’acquisto. Per evitare la moltiplicazione di documenti la normativa consente strumenti alternativi alla fattura immediata, quali:
L’imprenditore o il professionista che vuole dedurre il costo e detrarre l’IVA dovrà effettuare il pagamento con modalità tracciate, quali:
In relazione a questi ultimi strumenti vanno distinti:
In breve, il cliente che acquisterà carburante dal 01/07/2018, per dedurre i costi e detrarre l’IVA, dovrà fare tre cose: